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Sez. L, Sentenza n. 1767 del 06/03/1990 (Rv. 465690 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO ANTERIORE ALL'AMMISSIONE O SUCCESSIVO AL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE - APPLICABILITÀ - LEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO DISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465690-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO ANTERIORE ALL'AMMISSIONE O SUCCESSIVO AL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE - APPLICABILITÀ - LEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO DISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni, come prima e dopo l'emanazione del provvedimento negativo di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non inciso dalla normativa speciale C.i.G., sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro, unilateralmente da parte del datore di lavoro, deve essere valutata esclusivamente alla stregua delle norme regolanti la fattispecie dell'assoluta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa e, pertanto, l'inutilizzabilità di questa, per giustificarne la sospensione con l'esonero dell'imprenditore dall'Obbligo di corrispondere la retribuzione, deve essere radicale ed assoluta, non imputabile a fatto dell'imprenditore stesso, non prevedibile, né evitabile e quindi non riferibile a carenza di programmazione, di previsione o di organizzazione oppure a mere difficoltà, più persistenti, di mercato. (V 5116/88, mass n 459883; (V 4658/83, mass n 429546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)