Sez. L, Sentenza n. 13145 del 06/12/1991 (Rv. 474928 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Funzionari | Assimilabilità ai dirigenti con riguardo alla stabilità derivante dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - Esclusione - Esercizio della facoltà di opzione ex art. 6 legge n. 54 del 1982 - Effetti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Funzionari
La figura del funzionario delle aziende di credito costituisce una qualifica di origine meramente contrattuale, la quale sebbene ricompresa nell'ambito del personale direttivo, distinto da quello impiegatizio, si colloca in posizione inferiore alla categoria dei dirigenti, per livello di responsabilità ed ampiezza dei poteri, senza che possa in contrario rilevare la circostanza che l'una e l'altra sono disciplinate in un medesimo contratto collettivo. Ne consegue che, con riguardo alle garanzie legali di stabilità del posto di lavoro, derivanti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, la posizione dei funzionari suddetti non è assimilabile a quella dirigenti e non soggiace alle esclusioni o limitazioni per costoro stabilite, neanche in riferimento al periodo successivo di esercizio della facoltà di opzione - di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1982 n. 54 - per la continuazione del rapporto di lavoro oltre i limiti dell'età pensionabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 1, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)