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Sez. L, Sentenza n. 2983 del 07/02/2011 (Rv. 616123 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI | Azienda di credito - Norme in materia di licenziamento collettivo ex legge n. 1991 del 223 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616123-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI

In relazione ai dipendenti delle aziende di credito, la posizione dei funzionari - la cui qualifica ha origine meramente contrattuale - non è assimilabile a quella dei dirigenti e non soggiace alle limitazioni o esclusioni per questi stabilite, come quelle relative alla applicabilità della normativa sui licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223; né può desumersi un contrario principio dall'art. 9 del d.l. 1° ottobre 1996, n. 513, che estende la procedura da essa prevista anche al personale direttivo come individuata dal contratto collettivo, operando tale normativa speciale solo ai fini dell'amministrazione straordinaria della Sicilcassa proprio quella equiparazione tra funzionari e dirigenti, che diversamente non avrebbe potuto essere affermata.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 513 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)