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Sez. 4, Sentenza n. 10371 del 29/05/1990 Ud. (dep. 16/07/1990) Rv. 184913 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO DI ESAMINARE NELLA MOTIVAZIONE TUTTE LE DEDUZIONI DIFENSIVE - INSUSSISTENZA - ELEMENTI RITENUTI INCOMPATIBILI CON LA RATIO DECIDENDI - DEVONO CONSIDERARSI ANCHE IMPLICITAMENTE DISATTESI.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184913-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO DI ESAMINARE NELLA MOTIVAZIONE TUTTE LE DEDUZIONI DIFENSIVE - INSUSSISTENZA - ELEMENTI RITENUTI INCOMPATIBILI CON LA RATIO DECIDENDI - DEVONO CONSIDERARSI ANCHE IMPLICITAMENTE DISATTESI.*

Ai fini dell'assolvimento dell'Obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in considerazione ed esaminare tutte le circostanze e le istanze indicate dalla difesa, essendo sufficiente che illustri in modo esauriente e logico le fonti del proprio convincimento, dovendo ritenersi disattesi anche implicitamente quegli elementi che siano stati ritenuti incompatibili con la "ratio decidendi", così da rimanere da questa irrimediabilmente superati. (V mass n 176233, ed ivi citate; (V mass n 168976, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)