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Sez. 1, Sentenza n. 4193 del 16/11/1984 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168976 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI UN MOTIVO DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168976-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI UN MOTIVO DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Per adempiere compiutamente l'Obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore, essendo, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la quale non deve lasciar spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive che, pur non risultando espressamente valutate, siano con esse incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. (Conf mass n 165308; (Conf mass n 161866; (Conf mass n 158424).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)