Sez. 1, Sentenza n. 7642 del 19/12/1986 Ud. (dep. 24/06/1987) Rv. 176233 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - MANCATO ESAME DI ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - MANCATO ESAME DI ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Per adempiere compiutamente l'Obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato, essendo sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze od emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'"iter" logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la quale non deve lasciar spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive, che pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. (Conf mass n 163329).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 473, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)