Sez. 4, Sentenza n. 249 del 02/02/1966 Ud. (dep. 05/05/1966) Rv. 101323 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME.*
Pur non essendo necessario che i motivi del gravame siano presentati personalmente dal PM impugnante o dal difensore, e inammissibile la impugnazione se il cancelliere che riceve i motivi non abbia apposto all'atto le annotazioni e la sottoscrizione necessaria per accertare il modo (e quindi nome e titolo che abilitano la persona a compiere la presentazione) e la data della ricezione. La parte impugnante ha infatti l'Onere di controllare, al momento della presentazione dei motivi, che il cancelliere adempia a tali formalita. In particolare, per quanto concerne l'impugnazione del PM, e irrilevante che possano ricavarsi aliunde dagli Atti di ufficio (quali il cosiddetto brogliaccio o simili) il nome del presentatore e la data, giacche tali registri hanno natura meramente interna ed extra processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)