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Sez. L, Sentenza n. 5504 del 14/03/2005 (Rv. 580274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Accertamento da parte del giudice del merito della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Possibilità per il giudice civile di autonomo accertamento dei fatti senza vincoli derivanti dall'accertamento in sede penale - Sussistenza - Dipendente di banca - Valutazione della sussistenza della lesione del rapporto fiduciario - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa, spetta unicamente al giudice del merito - e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi - l'accertamento, compiuto autonomamente e senza vincoli derivanti dall'esito del giudizio penale, che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2119 cod. civ., fermo restando che, nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.(Nella specie la Corte Cass. ha confermato - pur correggendone la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto possibile l'indagine solo sull'esistenza della colpa avendo il giudice penale escluso il dolo - la sentenza di merito che aveva ritenuto giustificato per colpa gravissima il licenziamento di un cassiere di banca per aver versato l'importo di un mutuo ad uno solo dei due cointestatari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)