Sez. L, Sentenza n. 19742 del 11/10/2005 (Rv. 584813 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO | Accertamento da parte del giudice del merito della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Dirigente di banca - Valutazione della sussistenza della lesione del rapporto fiduciario - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO
Anche in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo spetta unicamente al giudice del merito - e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi - l'accertamento che i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di grave negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario, fermo restando che, nell'ipotesi di dipendente di un istituto di credito, e a maggior ragione di un dirigente per il quale è sufficiente che il licenziamento sia "giustificato", la idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto giustificato per colpa gravissima il licenziamento del responsabile dell'ufficio ispettivo di un istituto di credito per aver proposto affidamenti senza provvedere a valutarne correttamente il merito creditizio ed omettendo gli accertamenti sulla sussistenza di adeguate garanzie a presidio del credito, nonché per l'inadeguatezza dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'ufficio ispettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)