Sez. 1, Sentenza n. 10273 del 08/02/2008 Cc. (dep. 06/03/2008) Rv. 239566 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE | Mancanza di istanza di restituzione - Provvedimenti d'ufficio del giudice - Restituzione all'avente diritto o devoluzione alla cassa delle ammende.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE
In relazione a somme di denaro sequestrate per le quali non vi sia istanza di restituzione, il giudice dell'esecuzione deve provvedere d'ufficio alla restituzione all'avente diritto ai sensi dell'art. 263, comma primo, cod. proc. pen. se non vi sia dubbio sulla loro appartenenza, mentre, se l'avente diritto รจ ignoto o irreperibile, deve disporne la devoluzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 154, comma terzo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)