Sez. 3, Sentenza n. 23475 del 08/04/2019 Cc. (dep. 28/05/2019) Rv. 275790 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE | Ambito applicativo dell’art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 155 - Individuazione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE
In tema di restituzione delle somme di denaro sequestrate, il disposto dell'art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 155, secondo cui, se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, tali beni sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo, deve essere applicato non solo quando ab origine non vi siano aventi diritto ignoti o irreperibili - e pertanto nelle ipotesi in cui il diritto non è in contestazione e non vi siano richiedenti - ma anche nel caso in cui, pur essendovi richiedenti, il giudice ritenga che essi non abbiano "titolo giuridico" alla restituzione del denaro.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 155 art. 154 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)