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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020 (Rv. 657346 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso accertamento - Motivazione - Requisito formale ai fini della validità - Distinzione rispetto alla sussistenza di dimostrazione degli atti costitutivi della pretesa - Disciplina di quest’ultima.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657346-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

La motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)