Sez. 5, Sentenza n. 10052 del 01/08/2000 (Rv. 539000 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Requisito motivazionale - Contenuto indispensabile, a pena di nullità - Allegazione della prova del credito tributario vantato - Onere dell'Amministrazione finanziaria - Configurabilità - Esclusione - In sede di giudizio conseguente all'impugnazione del contribuente - Sussistenza - Stima stragiudiziale - Sufficienza del riferimento ad essa nell'avviso di accertamento - Configurabilità - Anche nella successiva fase giudiziale - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'avviso di accertamento, sia delle imposte dirette sia di quelle indirette, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché dei criteri richiamati ai fini della rettifica, senza che, peraltro, l'amministrazione sia tenuta all'allegazione delle prove del credito tributario vantato, cui è tenuta solo nella eventuale successiva fase del giudizio. Pertanto, se il riferimento alla stima di un complesso immobiliare operata dall'U.T.E. costituisce elemento sufficiente per la validità formale di un avviso di accertamento, a seguito della impugnazione giudiziaria dell'avviso esperita dal contribuente, il giudice deve accertare se detta stima sia congruente con i criteri indicati nell'avviso e se l'Amministrazione abbia soddisfatto l'onere della prova del maggior valore del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)