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Sez. 1, Sentenza n. 5637 del 08/11/1984 (Rv. 437308 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE - GIUDIZIO ARBITRALE - DISCIPLINA EX ART. 50 D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - ESCLUSIONE DEL POTERE, PER GLI ARBITRI CUI SIANO DEVOLUTE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DELL'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, DI GIUDICARE SECONDO EQUITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISTINZIONE TRA GLI APPALTI STIPULATI DALLO STATO E QUELLI STIPULATI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO.*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437308-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE - GIUDIZIO ARBITRALE - DISCIPLINA EX ART. 50 D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - ESCLUSIONE DEL POTERE, PER GLI ARBITRI CUI SIANO DEVOLUTE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DELL'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, DI GIUDICARE SECONDO EQUITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISTINZIONE TRA GLI APPALTI STIPULATI DALLO STATO E QUELLI STIPULATI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO.*

Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (il quale, all'art. 50, comma secondo, dispone che gli arbitri cui siano devolute le controversie relative all'esecuzione dell'appalto giudicano secondo le regole di diritto, escludendo quindi che possano pronunciare secondo equità), ha valore normativo e vincolante, e si applica quindi direttamente, indipendentemente dal richiamo operatone dalle parti, soltanto agli appalti stipulati dallo stato, e non riguarda gli enti pubblici diversi dallo stato, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, per i quali esso può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, vale a dire solo se e nei limiti in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, a meno che un'espressa disposizione di legge non imponga, per determinati enti, l'applicazione agli appalti da essi stipulati delle norme del capitolato generale statale, mentre resta irrilevante che i fondi utilizzati dall'ente per l'esecuzione dell'opera provengono in tutto o in parte dallo stato, e che i beni dello stesso, all'atto della sua cessazione, debbano essere attribuiti allo stato. (V 178/82, mass n 417864; (V 3239/77, mass n 386752; (V 3251/75, mass n 377370; (V 2856/73, mass n 366455; (V 836/70, mass n 346182; (V 814/70, mass n 346140).*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)