Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 17/12/1980 (Rv. 410305 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECISIONE DEL TRIBUNALE - NATURA - SENTENZA - CONFIGURABILITA - DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA DI SENTENZA - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECISIONE DEL TRIBUNALE - NATURA - SENTENZA - CONFIGURABILITA - DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA DI SENTENZA - CONSEGUENZE.*
L'art 2 della legge 23 novembre 1971, n 1047, che ha modificato l'art 274 cod proc civ, ha dato sostanziale configurazione di sentenza al decreto con cui il tribunale decide in camera di consiglio sulla ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, assicurando il contraddittorio degli interessati, imponendo l'Obbligo della motivazione, non prescritto dal testo originario dell'art 274 citato, e prevedendo l'impugnazione mediante reclamo alla Corte d'appello. Pertanto, anche il provvedimento emesso dalla Corte d'appello in Sede di reclamo, al quale deve riconoscersi natura decisoria e definitiva con la conseguente impugnabilita con ricorso per Cassazione, soggiace allo Obbligo della motivazione. (V 4285/80, mass n 408149; (V 1942/79, mass n 398343; (V 3441/78, mass n 392899; (V 3027/78, mass n 392464).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)