Sez. 1, Sentenza n. 1942 del 04/04/1979 (Rv. 398343 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - CARATTERE - PROVVEDIMENTO EMESSO DA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - CARATTERE - PROVVEDIMENTO EMESSO DA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - NATURA - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
Il procedimento preliminare previsto dall'art 274 cod civ (nel testo modificato dall'art 2 della legge 23 novembre 1971, n 1047) per l'ammissibilita dell'Azione di dichiarazione di paternita o maternita naturale ha carattere contenzioso, e non di semplice giurisdizione volontaria, sia in primo che in secondo grado. Ne consegue che il provvedimento emesso dalla Corte d'appello in Sede di reclamo, pur rivestendo la Forma del decreto pronunziato in camera di consiglio, ha natura decisoria e carattere definitivo ed e percio impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost. (Conf 3027/78, mass n 392464; (Conf 4130/77, mass n 387789; (Conf 3536/77, mass n 387125; (Conf 2979/76, mass n 381742; (Conf 155/75, mass n 373330).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)