Sez. 1, Sentenza n. 3027 del 20/06/1978 (Rv. 392464 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello, in Sede di reclamo contro il decreto del tribunale, previsto dall'art 274 cod civ per l'ammissibilita dell'Azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita, ha natura contenziosa e definitiva, ed e pertanto ricorribile per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. (Conf 3536/77, mass n 387125; (Conf 2979/76, mass n 381742; (Conf 155/75, mass n 373330).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)