Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562022 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Dinamica dell'infortunio e nesso di causalità con il lavoro prestato - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In tema di infortuni in occasione di lavoro, l'accertamento della dinamica del sinistro, dei relativi antecedenti causali e della condotta dello stesso infortunato involge questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso dell'Inail avverso la decisione di merito che aveva rigettato la domanda dell'Istituto al rimborso della somma dallo stesso erogata a favore di un dipendente di una società appaltatrice dei lavori di pavimentazione di un tratto autostradale, il quale, nell'eseguire detti lavori, si era appoggiato al corrimano del guardrail, e, a causa dell'improvviso sfilamento di esso, era caduto al suolo da notevole altezza, riportando lesioni personali. A fondamento del rigetto della domanda dell'Inail, la corte di merito aveva posto la ritenuta assenza di nesso causale tra l'"eventuale sfilamento del corrimano" ed il lavoro cui era addetto il dipendente infortunatosi, nonché il rilievo che "l'autostrada non è luogo soggetto a transito"; la S.C. ha osservato che tale percorso argomentativo aveva trascurato la circostanza che il predetto si trovava "in loco" non già come occasionale passante, ma come dipendente della ditta cui era stata appaltata la manutenzione del tratta autostradale, da considerare, pertanto, nella occasione, un cantiere, con conseguente obbligo del datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare la integrità fisica del prestatore di lavoro.)
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)