diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14875 del 03/08/2004 (Rv. 575195 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Evento dannoso verificatosi sul luogo di lavoro o nel percorso necessario per raggiungerlo - Sufficienza ai fini della qualificabilità del fatto come infortunio sul lavoro - Esclusione - Nesso di causalità tra attività lavorativa e sinistro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575195-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Ai fini della indennizzabilità di un evento dannoso che abbia portato alla morte di un lavoratore come infortunio sul lavoro, non è sufficiente che il fatto si sia verificato in coincidenza di tempo e di luogo con l'attività lavorativa, o con il percorso abituale per raggiungerla, essendo necessario anche un nesso di derivazione eziologia tra l'attività lavorativa e l'infortunio, nel senso che la concreta attività del soggetto protetto deve averne determinato l'esposizione a un rischio specifico o generico aggravato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di questo principio non ritenendo provata la occasione di lavoro per la morte di un allevatore colpito da colpi di arma da fuoco mentre si recava presso la propria azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)