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Sez. L, Sentenza n. 2930 del 14/02/2005 (Rv. 578875 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Limiti - Colpa del lavoratore - Rilevanza ai fini dell'interruzione del nesso causale - Esclusione - Onere probatorio a carico del datore di lavoro in ordine all'impossibilità di evitare l'infortunio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578875-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, derivante dall'art. 2087 cod. civ., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente, a tal fine, che le cautele assunte dall'imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio addetto alla produzione sia rispondente ai dettati antinfortunistici ed essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell'azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, facendo applicazione del suindicato principio di diritto, aveva accertato, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità siccome congrua ed immune da vizi logici, la responsabilità dell'imprenditore nella dinamica del sinistro, che era consistito nello schiacciamento della mano - poi amputata - di un operaio, impegnato nella riparazione di una pressa sita in una cabina, rispetto alla quale non vi era alcun sistema di collegamento visivo ed acustico con l'addetto al quadro di comando, idoneo a coordinare con margini di rassicurante certezza i rispettivi movimenti, in modo da impedire gli accadimenti suscettibili di provocare danni ai dipendenti della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)