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Sez. L, Sentenza n. 4608 del 16/07/1986 (Rv. 447334 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI LAVORATORI IN POSSESSO DI DETERMINATE ATTITUDINI O DI PECULIARI QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI - INAMMISSIBILITÀ - CORRELATIVO DIRITTO DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - CATEGORIA OPERAIA OD IMPIEGATIZIA - LIMITI DI IDENTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447334-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI LAVORATORI IN POSSESSO DI DETERMINATE ATTITUDINI O DI PECULIARI QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI - INAMMISSIBILITÀ - CORRELATIVO DIRITTO DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - CATEGORIA OPERAIA OD IMPIEGATIZIA - LIMITI DI IDENTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

In ipotesi di collocamento obbligatorio (legge n. 482 del 1968) il datore di lavoro non può pretendere, mediante la richiesta numerica di avviamento, l'assegnazione di lavoratori protetti in possesso di determinate attitudini o di peculiari qualificazioni professionali (non applicandosi per le assunzioni obbligatorie, la specifica disposizione di cui all'art. 14 della legge n. 264 del 1949 in materia di collocamento ordinario che prevede la vincolatività per l'ufficio di collocamento delle indicazioni fornite dal datore di lavoro in relazione alle qualifiche dei lavoratori da assumere) se non nei limiti in cui tali indicazioni consentano all'ufficio predetto di identificare la categoria di appartenenza (operaia od impiegatizia) cui siano riconducibili i lavoratori da avviare obbligatoriamente; consegue altresì che il lavoratore avviato non può a sua volta vantare il diritto alla attribuzione di una determinata qualificazione professionale o all'Esercizio di peculiari mansioni conformi alle proprie attitudini e capacità lavorative, ma può solo far valere il diritto di svolgere un'attività lavorativa afferente all'ampia categoria professionale (operaia od impiegatizia) cui siano riconducibili le sue attitudini e le sue capacità lavorative. (V 3992/85, mass n 441513).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)