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Sez. 1, Sentenza n. 17906 del 04/09/2004 (Rv. 576722 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Tempestività - Onere - Portata - Fatti dannosi continuativi - Tempestività della riserva - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576722-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il <quantum> può essere successivamente indicato. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 350 del 1895, l'imprenditore è tenuto ad iscrivere tempestivamente la riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, sia quando il fatto dannoso abbia carattere continuativo sia quando sia assolutamente saltuario (Fattispecie relativa a riserve proposte attraverso la contestazione formale del certificato di collaudo, ma non anche nel conto finale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)