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Sez. 1, Sentenza n. 23670 del 06/11/2006 (Rv. 593290 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Tempestività - Onere - Portata - Fatti dannosi continuativi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593290-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi o indennizzi rispetto al corrispettivo pattuito, ai sensi dell'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, sorge per effetto e dal momento dell'iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi che evidenziano, secondo indici di media diligenza e buona fede, un aggravio di spesa a suo carico, ed impone che in detti registri sia specificato il titolo e l'ammontare della pretesa: pertanto, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo che detti fatti abbiano evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui, essendo stato pattuito un corrispettivo "a forfait" ed avendo l'appaltatore eseguito opere in misura superiore a quella originariamente prevista, l'iscrizione della riserva aveva potuto aver luogo soltanto a seguito dell'emersione del divario tra le opere contabilizzate e quelle pattuite, e del rifiuto dell'Amministrazione committente di compensare a misura le maggiori opere eseguite, sull'erroneo presupposto che esse fossero comprese nel corrispettivo originariamente concordato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)