Sez. 1, Sentenza n. 1663 del 26/02/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207692 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Pena - Determinazione - Aumento della pena prevista per la violazione più grave - Pene previste per i reati satelliti - Irrilevanza - Applicazione del principio in fase esecutiva - Necessità - Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata. A tale criterio deve attenersi anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della continuazione "in executivis", non è vincolato dal giudicato se non nell'individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma primo dell'art. 81 cod. pen. e al comma secondo dell'art. 671 cod. proc. pen. (Fattispecie, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra vari episodi di emissione di assegni a vuoto definiti con cinque sentenze di condanna, delle quali quattro a pena pecuniaria e una a tre mesi di reclusione, aveva rideterminato la pena complessiva in mesi cinque di reclusione. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)