Sez. 5, Sentenza n. 7399 del 31/03/2011 (Rv. 617447 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Iscrizione a ruolo straordinario - Impugnazione della relativa cartella esattoriale - Lite suscettibile di definizione ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Termini processuali - Sospensione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, anche la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale notificata a seguito di iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la pretesa erariale contenuta nella predetta cartella, pur se relativa ad un titolo provvisorio, concerne un pagamento del tributo in pendenza del processo e si riferisce ad una richiesta condizionata per legge all'esito del giudizio di merito sull'accertamento, essendo perciò sia la richiesta provvisoria che il giudizio fondati sullo stesso presupposto sostanziale "sub judice".
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)