Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28338 del 18/12/2013 (Rv. 629509 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite "pendente" - Condizioni - Proposizione dell'atto introduttivo del giudizio entro il primo gennaio 2004 - Necessità - Mera pendenza del termine per proporre l'impugnazione - Estensione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'art. 2, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, definiscono "pendente" quella lite per la quale sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio entro il primo gennaio 2004, senza che a tale ipotesi possa equipararsi la mera pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, ossia il caso in cui, a tale data, sia stato notificato l'atto impositivo e, dunque, sarebbe stato possibile proporre l'atto introduttivo del giudizio entro il primo gennaio 2004, ma ciò sia stato fatto solo dopo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 n. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)