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Sez. 5, Sentenza n. 1604 del 25/01/2008 (Rv. 601474 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente definibile - Controversia concernente iscrizione a ruolo, ex 60, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Conseguenze - Termini processuali - Sospensione.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601474-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale notificata a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 60, comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare per il pagamento, fino alla concorrenza di due terzi, dell'ammontare della maggiore imposta accertato dalla commissione tributaria di secondo grado), perché la pretesa erariale contenuta nella cartella esattoriale, siccome concernente un "pagamento del tributo. in pendenza del processo" (art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992), è fondata su di un titolo eminentemente provvisorio e contiene una richiesta condizionata per legge all'esito del giudizio di merito; la definibilità ex art. 16 della pretesa erariale contenuta negli avvisi di rettifica riflette, infatti, i suoi effetti anche sulla richiesta provvisoria contenuta nella cartella perché fondata sugli stessi avvisi "sub iudice".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)