Sez. 5, Sentenza n. 435 del 27/01/1997 Cc. (dep. 27/02/1998) Rv. 209956 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Deliberazione - Comunicazione preventiva - Mancanza - Deposito - Data differente - Effetti - Irrilevanza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE
La comunicazione di un'ordinanza è svolta, a norma dell'art.128 cod. proc. pen., mediante deposito dell'originale in cancelleria, entro cinque giorni dalla deliberazione, ovvero dall'udienza camerale di cui all'art.127 cod. proc. pen. Quando non è stata data alcuna preventiva comunicazione della sola deliberazione, la diversa data apposta in calce, anche ove non coincida con quella di deposito, è irrilevante, non potendo l'ordinanza, e cioè il provvedimento completo della motivazione, a nessun effetto ritenersi preesistente o successiva alla data della sua comunicazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)