Sez. 3, Sentenza n. 40959 del 03/10/2002 Cc. (dep. 05/12/2002) Rv. 225694 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Momento di efficacia del provvedimento - Data apposta dal magistrato nell'atto di compilazione materiale del provvedimento - Irrilevanza - Deposito del provvedimento e relativa attestazione dell'ausiliario - Necessità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse provata la tempestività di un provvedimento di convalida di sequestro - sollecitamente adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. - in presenza della datazione apposta dal magistrato ma in assenza di un'attestazione del successivo deposito entro il termine fissato alla legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)