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Sez. 1, Sentenza n. 3981 del 25/06/1980 (Rv. 407885 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, O AD AI SOGGETTI EQUIPARATI, PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANZICHE PRESSO QUELLA GENERALE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407885-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, O AD AI SOGGETTI EQUIPARATI, PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANZICHE PRESSO QUELLA GENERALE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 97 del 1967, che ha dichiarato l'incostituzionalita del terzo comma dell'art 11 del RD 30 ottobre 1933 n 1611 nella parte in cui escludeva la sanatoria del vizio delle notificazioni eseguite in violazione del disposto dei primi due commi dello stesso articolo, il principio generale sancito dal terzo comma dell'art 156 cod proc civ (secondo cui 'la nullita non puo mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinatò) e applicabile anche alle notifiche relative alle amministrazioni dello stato e soggetti equiparati ai fini della rappresentanza in giudizio. Conseguentemente, il vizio che inficia la notifica del ricorso per Cassazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziche presso l'Avvocatura generale dello stato e sanato, con effetto ex tunc, dalla Costituzione in giudizio della pubblica amministrazione rappresentata dall'Avvocatura generale medesima. (Conf 824/76, mass n 379481).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)