Sez. L, Sentenza n. 1965 del 18/02/1992 (Rv. 475782 - 01)
Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - In genere | Dimissioni del lavoratore - Azione di annullamento ex art. 428 cod. civ. - Prescrizione - Interruzione con atto stragiudiziale di costituzione in mora - Inammissibilità.
Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - In genere
Con riguardo all'azione proposta dal lavoratore subordinato per l'annullamento delle dimissioni comunicate al datore di lavoro ai sensi dell'art. 428 cod. civ. la prescrizione non può essere interrotta con un atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., essendo tale norma applicabile soltanto ai diritti di credito, e non anche ai diritti potestativi, per i quali la domanda stragiudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)