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Sez. L, Sentenza n. 11020 del 23/08/2000 (Rv. 539700 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE | Dimissioni del lavoratore - Azione di annullamento per incapacità naturale - Prescrizione - Interruzione - Atto stragiudiziale di costituzione in mora - Inidoneità - Domanda giudiziale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539700-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE

Con riguardo all'azione proposta dal lavoratore subordinato per l'annullamento delle dimissioni comunicate al datore di lavoro ai sensi dell'art. 428 cod. civ. la prescrizione non può essere interrotta con un atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., essendo tale norma applicabile soltanto ai diritti di credito, e non anche ai diritti potestativi, per i quali la domanda stragiudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)