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Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 03/12/2003 (Rv. 568626 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Contratto di vendita di cosa altrui - Cosa non in proprietà del venditore - Ignoranza del compratore - Azione di risoluzione ex art. 1479, cod. civ. - Prescrizione - Interruzione - Atto stragiudiziale di costituzione di mora - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568626-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita di cosa altrui proposta dal compratore in buona fede, che, al momento della conclusione del contratto, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore (art. 1479, cod. civ.) non può essere interrotto con un atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., in quanto quest'ultima norma è applicabile di diritti di credito, non anche ai diritti potestativi, qual'è quello esercitato con la succitata azione, rispetto al quale sussiste una situazione di mera soggezione, non già un obbligo, del controinteressato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)