Sez. 1, Sentenza n. 998 del 10/05/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154516 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - FINE ESSENZIALE - IRRILEVANZA - DOLO SPECIFICO - DIVERSITÀ DEL DOLO RISPETTO AI REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - FINE ESSENZIALE - IRRILEVANZA - DOLO SPECIFICO - DIVERSITÀ DEL DOLO RISPETTO AI REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE - SUSSISTENZA.*
Il dolo specifico, necessario ad integrare il delitto di cui allo art. 306 cod. pen., è costituito dal fine di commettere taluno dei delitti un colposo contro la personalità internazionale od interna dello stato, punibili con la pena dell'ergastolo o della reclusione. Ne consegue che esso non si identifica necessariamente con le finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico ed è diverso dagli scopi indicati nell'art. 270 bis cod. pen., così come aggiunto dall'art. 3 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625. (V mass n 153508; (V mass n 150403).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 306, Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 3, Legge 06/02/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)