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Sez. 2, Sentenza n. 142 del 09/01/1993 (Rv. 480196 - 01)

Urbanistica - In genere | Norme urbanistiche - Efficacia vincolante - Decorrenza - Rapporti di vicinato - Carattere integrativo dell'art. 873 cod. civ. delle disposizioni contenute nelle norme urbanistiche anteriormente alla loro approvazione - Sussistenza - Esclusione - Regolamentazione dei rapporti di vicinato prima della suddetta approvazione - Obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1902 del 1952 (e successive modificazioni) - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480196-01

Urbanistica - In genere

Poiché le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'iter previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono ad integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 cod. civ. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non derivando altresì l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902 (e successive modificazioni), atteso che tali misure sono rivolte ai sindaci e ai prefetti per fini di interesse pubblico, senza che quelli privati siano presi in diretta considerazione, onde il privato non ha un diritto soggettivo alla loro adozione.

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1952 num. 1902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)