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Sez. 2, Sentenza n. 2473 del 22/03/1996 (Rv. 496493 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Norme urbanistiche - Efficacia vincolante - Decorrenza - Rapporti di vicinato - Carattere integrativo dell'art. 873 cod. civ. delle disposizioni contenute nelle norme urbanistiche anteriormente alla loro approvazione - Sussistenza - Esclusione - Regolamentazione dei rapporti di vicinato prima della suddetta approvazione - Obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1902 del 1952 (e successive modificazioni) - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496493-01

URBANISTICA - IN GENERE

Poiché le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'"iter" previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono ad integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 cod. civ. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o, in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 della legge 3 novembre 1952 n. 1902, 3 della legge 6 agosto 1967 n. 675 (che ha integrato l'art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150) e, per il territorio della regione siciliana, dell'art. unico della legge regionale 5 agosto 1958 n. 22, atteso che tali misure sono rivolte ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferiscono, quindi, sulla disciplina dei rapporti privati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge Reg. Sicilia 05/08/1958 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)