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Sez. 2, Sentenza n. 10369 del 22/10/1997 (Rv. 509107 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Norme urbanistiche - Efficacia vincolante - Decorrenza - Rapporti di vicinato - Carattere integrativo, rispetto all'art. 873 cod. civ., delle disposizioni contenute nelle norme urbanistiche anteriormente alla loro approvazione - Esclusione - Regolamentazione dei rapporti di vicinato anteriormente alla approvazione delle norme predette - Applicazione delle cosiddette misure di salvaguardia - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509107-01

URBANISTICA - IN GENERE

Le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non dal momento della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali ma solo quando, compiuto l'iter legislativamente previsto, vengono approvate dall'organo a ciò preposto, così che, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono ad integrare, sostituendola, la disposizione di cui all'art. 873 cod. civ. in tema di rapporti di vicinato. Fino al momento della definitiva approvazione delle norme ricordate, pertanto, tali rapporti restano regolati dalle precedenti (e vigenti) norme locali e, in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non rilevando, nella specie, l'obbligatorietà della applicazione delle cd. "misure di salvaguardia", atteso che tali misure, rivolte, in via esclusiva, a sindaci e prefetti per fini di interesse pubblico, non sono idonee ad interferire sulla disciplina dei rapporti privati.

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1952 num. 1902 art. 1, Legge 06/08/1967 num. 675 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)