Sez. 1, Sentenza n. 1132 del 20/04/1971 (Rv. 351220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DI ARGOMENTAZIONI NON ESAMINATE RESPINTE O ASSORBITE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DI ARGOMENTAZIONI NON ESAMINATE RESPINTE O ASSORBITE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*
La parte vittoriosa, la quale abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda o di un'eccezione in base ad una delle ragioni addotte a fondamento delle stesse, non ha l'Onere, in caso di impugnazione della controparte, di proporre appello incidentale per far valere, ai fini della conferma della sentenza di primo grado, le altre ragioni da essa prospettate al primo giudice e da questo non esaminate, o ritenute infondate o dichiarate assorbite, essendo a tal fine sufficiente che esse vengano espressamente riproposte a norma dell'art 346 cod proc civ. (Conf 1307'70, mass n 347019' 697'70, mass n 345921' 327'70, mass n 345210 e altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)