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Sez. 3, Sentenza n. 995 del 08/02/1985 (Rv. 439144 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - CONTRATTI RELATIVI AD IMMOBILI URBANI DESTINATI AD ABITAZIONE NON SOGGETTI ALL'ANTERIORE NORMATIVA VINCOLISTICA - DURATA MINIMA EX ARTT. 1, 3 E 65 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIURIDICAMENTE CESSATI IN DATE ANTERIORI A DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439144-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - CONTRATTI RELATIVI AD IMMOBILI URBANI DESTINATI AD ABITAZIONE NON SOGGETTI ALL'ANTERIORE NORMATIVA VINCOLISTICA - DURATA MINIMA EX ARTT. 1, 3 E 65 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIURIDICAMENTE CESSATI IN DATE ANTERIORI A DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*

L'art. 65, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, il quale assoggetta alla durata minima prevista dagli artt. 1 e 3 della stessa legge i contratti di locazione d'immobili urbani per uso abitazione, non soggetti all'anteriore normativa vincolistica (per i quali, alla data di entrata in vigore di detta legge, era in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione), non è applicabile ai rapporti giuridicamente cessati in data anteriore, ancorché l'occupazione dell'immobile si sia di fatto protratta da parte del conduttore. (V 4800/81, mass n 415504; (V 3244/81, mass n 413821; (V 2462/79, mass n 398783).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)