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Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 24/07/1981 (Rv. 415504 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI ABITATIVE NON SOGGETTE A PROROGA LEGALE, IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - ULTERIORE DURATA QUADRIENNALE PREVISTA DALL'ART 65 - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415504-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI ABITATIVE NON SOGGETTE A PROROGA LEGALE, IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - ULTERIORE DURATA QUADRIENNALE PREVISTA DALL'ART 65 - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'art 65 della legge 27 luglio 1978 n 392 (cosiddetta sull'equo canone) - in forza del quale ai contratti in corso e non soggetti a proroga si applica la durata quadriennale, detraendosi il tempo gia trascorso dall'inizio della locazione o dall'intervenuto rinnovo di essa - non trova applicazione qualora il quadriennio sia gia scaduto alla data di entrata in vigore della suddetta legge e, a seguito di rituale intimazione a rilasciare l'immobile, inviata dal locatore, debba escludersi l'avvenuto rinnovo del contratto.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)