Sez. L, Sentenza n. 1789 del 27/02/1997 (Rv. 502709 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina art. 2112 cod. civ. - Ambito di applicazione - Trasferimento tra soggetti svolgenti un'attività avente natura economica e come oggetto l'azienda - Carattere esclusivo - Fattispecie relativa all'assunzione da parte della Regione Calabria dei servizi di riabilitazione dell'A.I.A.S..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
L'applicazione della disciplina dettata, in tema di trasferimento dell'azienda, dall'art. 2112 cod. civ. postula che tale trasferimento si attui tra soggetti che svolgono un'attività organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi, e perciò un'attività avente natura economica, in quanto contrassegnata da un fine di lucro o almeno di redditività, ed abbia come oggetto l'azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati al detto fine. (Nella specie la decisione dei giudici di merito, riformata dalla S.C., aveva ravvisato i presupposti di applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. in relazione alla assunzione da parte della Regione Calabria dei servizi di riabilitazione, con successione nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)