Sez. L, Sentenza n. 6701 del 11/11/1983 (Rv. 431426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DUE ASSOCIAZIONI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DUE ASSOCIAZIONI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.*
L'applicabilità della disciplina dettata, in tema di trasferimento dell'azienda, dall'art. 2112 cod. civ. postula che tale trasferimento si attui fra soggetti che svolgono un'attività organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 cod. civ.) - e, perciò, un'attività avente natura economica, in quanto contrassegnata da un fine di lucro o, almeno, di redditività - ed abbia ad oggetto, appunto, l'azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati al detto fine (art. 2555 cod. civ.). (nella specie, la sentenza impugnata - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. in relazione a due associazioni di addestramento e formazione professionale, non potendo le stesse essere definite imprese per la Mancanza di un fine economico).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)