Sez. L, Sentenza n. 6594 del 17/07/1997 (Rv. 506118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Principio ispiratore - Applicabilità - Condizioni - Svolgimento di attività di impresa da parte di cedente e cessionario - Necessità - Fattispecie relativa all'assorbimento dei dipendenti dell'A.I.A.S. da parte della Regione Calabria.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
La disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. è espressione del principio dell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al quale resta legato in tutti i casi in cui questo, restando immutato nella sua struttura, cambi di titolare. L'applicazione di tale disciplina presuppone quindi un trasferimento che si attui tra soggetti che svolgono un'attività organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ed avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati a tal fine. (Nella specie, il giudice di merito, in relazione all'avocazione da parte della Regione Calabria dei servizi di riabilitazione con assorbimento dei dipendenti dell'A.I.A.S., aveva accolto la domanda proposta da uno di questi contro la Regione per il riconoscimento del servizio pregresso; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per violazione del riportato principio e difetto di motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)