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Sez. L, Sentenza n. 4035 del 10/07/1984 (Rv. 436009 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - DISPENSA DALL'OBBLIGO RELATIVO PREVISTA DA UN CONTRATTO COLLETTIVO - ILLEGITTIMITÀ - FACOLTÀ DI DISPENSA "EX POST" DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436009-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - DISPENSA DALL'OBBLIGO RELATIVO PREVISTA DA UN CONTRATTO COLLETTIVO - ILLEGITTIMITÀ - FACOLTÀ DI DISPENSA "EX POST" DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Mentre non è legittima la disposizione di un contratto collettivo che dispensi in via preventiva il recedente dall'Obbligo del preavviso, è invece legittima la disposizione contrattuale che, mantenendo fermo l'Obbligo del preavviso, riconosca alla parte non recedente la facoltà di dispensare ex post quella recedente dagli obblighi derivanti dal preavviso nel quadro della disciplina degli aspetti economici connessi con lo scioglimento del rapporto. (nella specie, enunciando il principio suesposto, la S.C., ha cassato la sentenza che aveva ritenuto illegittima la clausola dell'art. 16 del contratto collettivo 5 maggio 1976 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica minore, la quale, senza dispensare il recedente dall'Obbligo del preavviso, prevede la facoltà della parte non recedente di troncare il rapporto senza indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto). (Conf 1965/74, mass n 370199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1976 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)