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Sez. L, Sentenza n. 1965 del 05/07/1974 (Rv. 370199 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISPENSA PREVENTIVA DALL'OBBLIGO DEL PREAVVISO - ILLEGITTIMITA - DISPENSA EX POST DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL PREAVVISO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370199-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISPENSA PREVENTIVA DALL'OBBLIGO DEL PREAVVISO - ILLEGITTIMITA - DISPENSA EX POST DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL PREAVVISO - LEGITTIMITA.*

Non e legittima la norma di un contratto collettivo che dispensi in via preventiva il recedente dall'Obbligo del preavviso; e invece legittima la disposizione, contenuta in una contrattazione collettiva, secondo cui, fermo restando l'Obbligo del preavviso, sia riconosciuta la facolta per la parte non recedente di dispensare ex post quella recedente dagli obblighi derivanti dal preavviso nel quadro della disciplina degli aspetti economici connessi con lo scioglimento del rapporto di lavoro. (V 221'73, mass n 362047; 1819'72, mass n 358819; (V 1403'71, mass n 351660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)