Sez. L, Sentenza n. 5279 del 15/06/1987 (Rv. 453857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - DISPENSA DALL'OBBLIGO RELATIVO PREVISTO NEL CONTRATTO COLLETTIVO - ILLEGITTIMITÀ - FACOLTÀ DI DISPENSA EX POST DEL RECEDENTE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - DISPENSA DALL'OBBLIGO RELATIVO PREVISTO NEL CONTRATTO COLLETTIVO - ILLEGITTIMITÀ - FACOLTÀ DI DISPENSA EX POST DEL RECEDENTE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ.*
Mentre non può considerarsi legittima la disposizione di un contratto collettivo che esoneri il recedente dall'Obbligo del preavviso, è invece del tutto legittima quella che, fermo restando tale Obbligo, riconosca la facoltà, per la parte non recedente, di dispensare ex post il recedente dagli obblighi a lui derivanti dal preavviso, in quanto la disciplina degli aspetti economici connessi allo scioglimento del rapporto non è sottratta, sotto tale profilo, all'autonoma disponibilità delle parti, le quali, in Sede di contrattazione sia individuale che collettiva, possono perciò validamente pattuire la facoltà per il non recedente, che abbia ricevuto la comunicazione del preavviso, di troncare immediatamente il rapporto di lavoro, senza che ne derivi alcun Obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto, non derivandone pregiudizio per il recedente, che con la prestata adesione al regolamento preventivo degli effetti del recesso è in condizioni di valutarne in anticipo le possibili conseguenze. (Conf 4035/84, mass n 436009; (Conf 6733/81, mass n 417615; (Conf 4060/76, mass n 382728; (Conf 2876/75, mass n 376914; (Conf 1965/74, mass n 370199).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 31/05/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)