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Sez. 3, Sentenza n. 10637 del 20/07/2002 (Rv. 556027 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Differenze rispetto alla fidejussione - Elemento dell'accessorietà della garanzia - Assenza - Accertamento della natura del contratto - Questione di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556027-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. Gli accertamenti in ordine alla natura del contratto sono di spettanza del giudice di merito, la cui decisione al riguardo è incensurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)