Sez. 3, Sentenza n. 19300 del 03/10/2005 (Rv. 585157 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Distinzione dalla fideiussione - Criterio distintivo - Accessorietà della garanzia - Esclusione della facoltà del garante di opporre eccezioni relative all'obbligazione principale - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia in luogo di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva qualificato il contratto come fideiussione, rilevando che le parti si erano limitate a disporre che il pagamento avesse luogo entro un breve termine, previo semplice avviso al debitore e senza bisogno del suo consenso, nonché ad escludere che il debitore potesse opporvisi, ma non avevano previsto che il garante non potesse opporre eccezioni alla richiesta di pagamento del creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)