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Sez. 1, Sentenza n. 2464 del 10/02/2004 (Rv. 570010 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Differenze rispetto alla fidejussione - Elemento dell'accessorietà della garanzia - Assenza - Sufficienza - Accertamento della natura e del contenuto del contratto - Questione di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie - Lettere di credito commerciale e fideiussioni collegate - Pattuizione concernente la subordinazione dell'azione al possesso dei documenti.
Stato
decisa il 2004-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570010-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa -in quanto l'obbligazione principale non è sorta o è nulla- ovvero l'avvenuto soddisfacimento del creditore; l'accertamento in ordine alla natura ed al contenuto del contratto sono riservate al giudice del merito e sono censurabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica, ovvero per vizi della motivazione (Nella specie, la S.C., ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva qualificato una lettera di credito commerciale e la collegata fideiussione come contratto autonomo di garanzia e, interpretando la clausola che condizionava l'esperibilità dell'azione di garanzia al possesso di entrambi i documenti alla luce della natura e dell'oggetto del contratto, aveva ritenuto che, mirando la pattuizione ad impedire il doppio pagamento a successivi cessionari della lettera di credito, l'azione era proponibile anche in caso di mancato possesso di detti documenti, una volta accertata l'inesistenza del rischio del doppio pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)