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Sez. 1, Sentenza n. 20155 del 03/10/2011 (Rv. 619292 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Equa riparazione del pregiudizio derivante dall'irragionevole durata del giudizio iniziato dal "de cuius" - Liquidazione - Criteri - Limite temporale riferito alla morte del "de cuius" - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619292-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di violazione del termine di durata ragionevole del processo, nel caso in cui gli eredi agiscano in tale esclusiva qualità (e non anche in proprio) per ottenere l'equa riparazione del pregiudizio derivante dall'irragionevole durata del giudizio iniziato dal "de cuius", il complessivo indennizzo deve essere liquidato in ragione della quota ereditaria spettante a ciascuno di essi e per il periodo decorrente dalla fine del periodo di durata ragionevole alla data di decesso del "de cuius".

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)